Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“FEDERAZIONE DEI CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI DEL TRENTINO”

Titolo I 2

Costituzione e scopi 2

Art.1 - Denominazione-sede-durata. 2

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS”. 2

Art.2 - Attività di interesse generale. 2

Art.3 - Finalità e attività. 2

Titolo II 3

Norme sul rapporto associativo. 3

Art.4 - Norme sull’ordinamento interno. 3

Art.5 - Associati 3

Art.6 - Procedura di ammissione. 3

Art.7 - Diritti e doveri degli associati 4

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo. 4

Titolo III 5

Organi sociali 5

Art.9 - Organi della Federazione. 5

Art.10 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento. 5

Art.11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.. 6

Art.12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.. 6

Art.13 - L’Assemblea degli associati: regole di voto. 6

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica. 6

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto. 7

Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo. 7

Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica. 8

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo. 8

Art.19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti 8

Art.20 - Il Comitato Tecnico. 9

Titolo IV.. 9

I libri sociali 9

Art.21 - Libri sociali e registri 9

Titolo V.. 9

Norme sul patrimonio della Federazione e sul bilancio di esercizio. 9

Art.22 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro. 9

Art.23 - Risorse economiche. 10

Art.24 - Bilancio di esercizio. 10

Titolo VI 10

Scioglimento della Federazione e devoluzione del patrimonio. 10

Art.25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio. 10

Titolo VII 10

Disposizioni transitorie e finali 10

Art.26 - Disposizioni transitorie. 10

Art.27 - Norme di rinvio. 10

Titolo I


Costituzione e scopi


 

Art.1 - Denominazione-sede-durata



  1. L’Associazione non riconosciuta denominata “Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino”, in sigla “Federcircoli”, di seguito indicata anche come “Associazione” o “Federazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

  3. Essa opera principalmente nel territorio della provincia di Trento ma può operare anche fuori dai confini provinciali.

  4. L’Associazione ha durata illimitata.


Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS”



  1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel Runts, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino ETS”, in sigla “Federcircoli ETS”.

  2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.


Art.2 - Attività di interesse generale



  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere i) ed m) dell’art.5, c.1 del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

  3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

  4. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.


Art.3 - Finalità e attività



  1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

  2. promuovere l’aggregazione fra gli individui per migliorare l’utilizzo del tempo libero, in particolar modo in ambito culturale, artistico, musicale, sportivo, ricreativo, folklorico, storico e rievocativo;

  3. favorire la costituzione di legami nei vari ambienti del tempo libero, onde stimolare le attività e le iniziative tese alla crescita civile, morale e culturale della collettività;

  4. favorire la diffusione e la condivisione del patrimonio di esperienze maturate dalle associazioni affiliate, al fine di potenziarne le attività sul territorio;

  5. promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, incentivando nuove realtà progettuali nell’ambito del non profit;

  6. promuovere e valorizzare il libero associazionismo, il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

  7. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  8. organizzazione, gestione ed erogazione di servizi di consulenza e supporto tecnico, amministrativo, formativo ed informativo agli enti affiliati;

  9. coordinamento, nell’interesse generale degli associati, delle iniziative promosse ed organizzate dagli stessi;

  10. promozione, coordinamento ed organizzazione di eventi ed iniziative di tipo culturale, artistico, musicale, sportivo, ricreativo, folklorico, storico e rievocativo quali ad esempio feste, sagre, convegni, fiere, manifestazioni, mostre, spettacoli, serate tematiche, anche con riguardo a quelle svolte dagli enti affiliati;

  11. promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di tipo informativo e formativo, quali ad esempio dibattiti, conferenze, dialoghi, seminari, tavole rotonde, su tematiche ed argomenti di particolare interesse per la comunità;

  12. redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell’Associazione;

  13. progettazione e realizzazione, anche in via autonoma e/o in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, di progetti ed iniziative di carattere culturale miranti alla diffusione ed all’incremento delle conoscenze culturali in tutti i campi del sapere umano e delle arti;

  14. utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali della Federazione, oltre a pubblicizzarne l’attività ed incentivare l’adesione di nuovi volontari;

  15. creazione di reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici e privati, al fine di perseguire le finalità della Federazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;

  16. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

  17. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

  18. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.


 

 

Titolo II


Norme sul rapporto associativo


 

Art.4 - Norme sull’ordinamento interno



  1. L’ordinamento interno della Federazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti della Federazione.


 

Art.5 - Associati



  1. Possono essere ammesse a far parte della Federazione le associazioni le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

  2. Le associazioni sono rappresentate dal rispettivo Presidente.

  3. L’adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.


Art.6 - Procedura di ammissione



  1. Ai fini dell’adesione alla Federazione, l’associazione che ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. A tale domanda deve essere allegata:



  • copia dello statuto dell’associazione richiedente;

  • l’elenco dei nominativi degli associati dell’ente;

  • copia del verbale del competente organo sociale da cui risulti l’approvazione della richiesta di adesione e la composizione degli organi sociali dell’associazione richiedente.



  1. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

  2. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

  3. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.


Art.7 - Diritti e doveri degli associati



  1. Gli associati hanno il diritto di:

  2. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

  3. essere informati di tutte le attività ed iniziative della Federazione, e di parteciparvi;

  4. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede della Federazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

  5. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

  6. Gli associati hanno il dovere di:

  7. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

  8. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

  9. versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

  10. La quota associativa si compone di una parte ordinaria, uguale per tutti gli associati, e di una proporzionale, legata al numero di associati dell’ente e determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

  11. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.


Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo



  1. La qualità di associato si perde per:

  2. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

  3. mancato pagamento della quota associativa annuale entro 90 (novanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto.

  4. L’associato può invece essere escluso dalla Federazione per:

  5. comportamento contrastante con gli scopi della Federazione;

  6. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

  7. aver arrecato alla Federazione danni materiali o morali di una certa gravità.

  8. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l’Assemblea ordinaria non deliberi circa l’appello dell’associato escluso, quest’ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

  9. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.


 

 

Titolo III


Organi sociali


Art.9 - Organi della Federazione



  1. Sono organi della Federazione:

  2. l’Assemblea degli associati;

  3. il Consiglio Direttivo;

  4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

  5. L’elezione degli organi della Federazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


 

Art.10 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento



  1. L’Assemblea è l’organo sovrano della Federazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

  2. Ciascuna associazione interviene in Assemblea per mezzo del suo Presidente oppure per il tramite di un altro soggetto delegato dal Presidente, purché associato dell’ente medesimo.

  3. Non sono ammesse deleghe fra le associazioni federate.

  4. L’Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

  5. su richiesta motivata di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;

  6. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.


Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

  1. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

  2. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i soci abbiano possibilità di collegamento e i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

  4. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede della Federazione. Per la verifica delle votazioni l’assemblea nomina due scrutatori fra i partecipanti alla stessa.


Art.11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum



  1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

  2. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  3. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  4. approvare l’eventuale bilancio di previsione, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  5. approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  6. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

  7. eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

  8. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dalla Federazione;

  9. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e quello per l’elezione degli organi sociali, predisposti dal Consiglio Direttivo;

  10. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

  11. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

  12. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

  13. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.


Art.12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum



  1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

  3. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Federazione.

  4. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione della Federazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  5. Per lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).


Art.13 - L’Assemblea degli associati: regole di voto



  1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

  2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

  3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

  4. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la votazione avviene a scrutinio segreto con scheda appositamente predisposta. Per lo spoglio di dette schede vengono nominati dall’Assemblea due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle Associazioni presenti.


Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica                                                               



  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della Federazione ed è eletto dall’Assemblea tra gli associati delle realtà federate, in regola con il versamento della quota associativa annuale. Le candidature alla carica di consigliere devono essere depositate presso la sede della Federazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea. Non sono ammesse candidature oltre tale termine né tantomeno presentate durante i lavori assembleari.

  2. Il numero di consiglieri può variare da 5 (cinque) a 11 (undici) secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.

  3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

  4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.


Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto



  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

  2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 10 (giorni) prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

  3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

  4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

  5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

  7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

  8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede della Federazione.


Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo



  1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, ed in particolare ha il compito di:

  2. curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;

  3. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  4. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  5. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  6. redigere l’eventuale bilancio di previsione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  7. nominare il Presidente e il Vicepresidente;

  8. nominare i componenti del Comitato Tecnico;

  9. decidere sulle domande di adesione alla Federazione e sull’esclusione degli associati;

  10. redigere e approvare gli eventuali regolamenti interni necessari al funzionamento della Federazione, che non possono essere in contrasto con i regolamenti approvati dall’Assemblea;

  11. decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

  12. provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;

  13. deliberare la convocazione dell’Assemblea e modalità di svolgimento;

  14. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

  15. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

  16. curare la tenuta dei libri sociali della Federazione;

  17. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

  18. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

  19. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento della Federazione.

  20. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Federazione.


 

Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica



  1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

  2. Il Presidente è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

  3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

  4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

  5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Federazione, ed in particolare ha il compito di:

  6. firmare gli atti e i documenti che impegnano la Federazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

  7. curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

  8. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

  9. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;

  10. convocare e presiedere il Comitato Tecnico.

  11. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

  12. Il Presidente non può durare in carica, in caso di rielezione, per più di quattro mandati consecutivi.


 

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo



  1. La carica di consigliere si perde per:

  2. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

  3. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della Federazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi della Federazione;

  4. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.14, c.3 del presente Statuto.

  5. Nel caso in cui un consigliere receda o venga escluso per qualsiasi causa dalla sua associazione di riferimento, oppure nel caso in cui quest’ultima si sciolga, receda o perda i requisiti per l’ammissione alla “Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino”, il consigliere rimane comunque in carica fino alla scadenza del proprio mandato solo se comunque associato ad altra realtà regolarmente federata.

  6. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall’incarico per uno dei motivi indicati ai precedenti commi 1 e 2, subentra il primo dei non eletti. Nel caso di esaurimento o assenza di non eletti, il Consiglio Direttivo rimane pienamente legittimato ad operare sino a che i componenti in carica rappresentano la maggioranza.

  7. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri senza possibilità di sostituzioni con non eletti, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.


Art.19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti



  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Essi sono eletti dall’Assemblea anche tra persone non appartenenti alle associazioni federate. Le candidature a tale carica devono essere depositate presso la sede della Federazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea. Non sono ammesse candidature oltre tale termine né tantomeno presentate durante i lavori assembleari.

  2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

  3. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Federazione.

  4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all’interno della Federazione.

  5. È compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

  6. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

  7. esercitare il controllo contabile;

  8. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea, alla quale presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

  9. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di accesso alla documentazione della Federazione rilevante ai fini dell’espletamento delle proprie competenze.


Art.20 - Il Comitato Tecnico



  1. Il Comitato Tecnico-Artistico è organo di consulenza della Federazione, dotato di esperienze e capacità in campo culturale-ricreativo, folklorico e storico-rievocativo.


I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo il quale tiene conto delle indicazioni del comparto culturale-ricreativo, del comparto folklorico e del comparto storico-rievocativo.

  1. I compiti del Comitato sono esclusivamente consultivi e propositivi, non possedendo alcun fondo né bilancio autonomo. Il Comitato assiste il Consiglio Direttivo nelle decisioni di carattere progettuale e artistico, nonché fornisce il proprio parere sulle questioni sottoposte alla sua competenza specifica.

  2. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure almeno 2 (due) componenti ne facciano richiesta. E’ presieduto dal Presidente che può delegare il Vicepresidente a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

  3. Il Comitato Tecnico può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

  4. Il Comitato è disciplinato da apposito regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria anche in caso di successive modifiche.

  5. I componenti del Comitato non possono essere retribuiti e, ad esclusione del Presidente, non possono ricoprire altre cariche all’interno della Federazione.


Titolo IV


I libri sociali


 

Art.21 - Libri sociali e registri



  1. La Federazione deve tenere le seguenti scritture:

  2. il libro degli associati;

  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

  5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;

  6. il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.


Titolo V


Norme sul patrimonio della Federazione e sul bilancio di esercizio


 

Art.22 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro



  1. Il patrimonio della Federazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


 

Art.23 - Risorse economiche



  1. La Federazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  2. quote associative;

  3. contributi pubblici e privati;

  4. donazioni e lasciti testamentari;

  5. rendite patrimoniali;

  6. attività di raccolta fondi;

  7. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

  8. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.


Art.24 - Bilancio di esercizio



  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

  2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.


Titolo VI


Scioglimento della Federazione e devoluzione del patrimonio


 

Art.25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio



  1. Lo scioglimento della Federazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.


 

Titolo VII


Disposizioni transitorie e finali


 

Art.26 - Disposizioni transitorie



  1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.


 

Art.27 - Norme di rinvio



  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.